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LEGGE 20 luglio 2004, n.189
Disposizioni concernenti il
divieto di maltrattamento degli animali, nonche'
di impiego degli stessi in combattimenti
clandestini o competizioni non autorizzate.(GU
n. 178 del 31-7-2004) testo in vigore dal:
1-8-2004
La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato: IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente
legge: Art. 1 (Modifiche al codice penale).
1. Dopo il titolo IX del libro
II del codice penale e' inserito il seguente:
"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL
SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
Art. 544-bis. - (Uccisione di
animali). - Chiunque, per crudelta' o senza
necessita', cagiona la morte di un animale e'
punito con la reclusione da tre mesi a diciotto
mesi.
Art. 544-ter. - (Maltrattamento
di animali). - Chiunque, per crudelta' o senza
necessita', cagiona una lesione ad un animale
ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti
o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue
caratteristiche ecologiche e' punito con la
reclusione da tre mesi a un anno o con la multa
da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a
chiunque somministra agli animali sostanze
stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a
trattamenti che procurano un danno alla salute
degli stessi.
La pena e' aumentata della
meta' se dai fatti di cui al primo comma deriva
la morte dell'animale.
Art. 544-quater. - (Spettacoli
o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, chiunque organizza
o promuove spettacoli o manifestazioni che
comportino sevizie o strazio per gli animali e'
punito con la reclusione da quattro mesi a due
anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro. La
pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i
fatti di cui al primo comma sono commessi in
relazione all'esercizio di scommesse clandestine
o al fine di trarne profitto per se' od altri
ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quinquies. - (Divieto
di combattimenti tra animali). - Chiunque
promuove, organizza o dirige combattimenti o
competizioni non autorizzate tra animali che
possono metterne in pericolo l'integrita' fisica
e' punito con la reclusione da uno a tre anni e
con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena
e' aumentata da un terzo alla meta':
1) se le predette attivita'
sono compiute in concorso con minorenni o da
persone armate;
2) se le predette attivita'
sono promosse utilizzando videoriproduzioni o
materiale di qualsiasi tipo contenente scene o
immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la
ripresa o la registrazione in qualsiasi forma
dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di
concorso nel reato, allevando o addestrando
animali li destina sotto qualsiasi forma e anche
per il tramite di terzi alla loro partecipazione
ai combattimenti di cui al primo comma e' punito
con la reclusione da tre mesi a due anni e con
la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena
si applica anche ai proprietari o ai detentori
degli animali impiegati nei combattimenti e
nelle competizioni di cui al primo comma, se
consenzienti. Chiunque, anche se non presente
sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso
nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui
combattimenti e sulle competizioni di cui al
primo comma e' punito con la reclusione da tre
mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000
euro.
Art. 544-sexies. - (Confisca e
pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta delle parti
a norma dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per i delitti previsti dagli
articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, e'
sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo
che appartenga a persona estranea al reato.
E' altresi' disposta la
sospensione da tre mesi a tre anni
dell'attivita' di trasporto, di commercio o di
allevamento degli animali se la sentenza di
condanna o di applicazione della pena su
richiesta e' pronunciata nei confronti di chi
svolge le predette attivita'. In caso di
recidiva e' disposta l'interdizione
dall'esercizio delle attivita' medesime".
2. All'articolo 638, primo
comma, del codice penale, dopo le parole: "e'
punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che
il fatto costituisca piu' grave reato".
3. L'articolo 727 del codice
penale e' sostituito dal seguente: "Art. 727. -
(Abbandono di animali). - Chiunque abbandona
animali domestici o che abbiano acquisito
abitudini della cattivita' e' punito con
l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da
1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace
chiunque detiene animali in condizioni
incompatibili con la loro natura, e produttive
di gravi sofferenze".
Art. 2. (Divieto di utilizzo a
fini commerciali di pelli e pellicce)
1. E' vietato utilizzare cani
(Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la
produzione o il confezionamento di pelli,
pellicce, capi di abbigliamento e articoli di
pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o
in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei
medesimi, nonche' commercializzare o introdurre
le stesse nel territorio nazionale.
2. La violazione delle
disposizioni di cui al comma 1 e' punita con
l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda
da 5.000 a 100.000 euro.
3. Alla condanna consegue in
ogni caso la confisca e la distruzione del
materiale di cui al comma 1.
Art. 3. (Modifica alle
disposizioni di coordinamento e transitorie del
codice penale)
1. Dopo l'articolo 19-bis delle
disposizioni di coordinamento e transitorie del
codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 19-ter. - (Leggi speciali
in materia di animali). – Le disposizioni del
titolo IX-bis del libro II del codice penale non
si applicano ai casi previsti dalle leggi
speciali in materia di caccia, di pesca, di
allevamento, di trasporto, di macellazione degli
animali, di sperimentazione scientifica sugli
stessi, di attivita' circense, di giardini
zoologici, nonche' dalle altre leggi speciali in
materia di animali. Le disposizioni del titolo
IX-bis del libro II del codice penale non si
applicano altresi' alle manifestazioni storiche
e culturali autorizzate dalla regione
competente.
Art. 19-quater. - (Affidamento
degli animali sequestrati o confiscati). - Gli
animali oggetto di provvedimenti di sequestro o
di confisca sono affidati ad associazioni o enti
che ne facciano richiesta individuati con
decreto del Ministro della salute, adottato di
concerto con il Ministro dell'interno":
2. Il decreto di cui
all'articolo 19-quater delle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale e'
adottato entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 4. (Norme di
coordinamento)
1. All'articolo 4 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8,
le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del
codice penale" sono sostituite dalle seguenti:
"con la reclusione da tre mesi ad un anno o con
la multa da 3.000 a 15.000 euro".
2. Il comma 5 dell'articolo 5
della legge 14 agosto 1991, n. 281, e' abrogato.
3. Alla legge 12 giugno 1913,
n. 611, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 1 e' abrogato;
b) all'articolo 2, lettera a),
le parole: "dell'articolo 491 del codice penale"
sono sostituite dalle seguenti: "del titolo
IX-bis del libro II del codice penale e
dell'articolo 727 del medesimo codice";
c) all'articolo 8, le parole:
"dell'articolo 491" sono sostituite dalle
seguenti: "dell'articolo 727".
Art. 5. (Attivita' formative)
1. Lo Stato e le regioni
possono promuovere di intesa, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica,
l'integrazione dei programmi didattici delle
scuole e degli istituti di ogni ordine e grado,
ai fini di una effettiva educazione degli alunni
in materia di etologia comportamentale degli
animali e del loro rispetto, anche mediante
prove pratiche.
Art. 6. (Vigilanza)
1. Al fine di prevenire e
contrastare i reati previsti dalla presente
legge, con decreto del Ministro dell'interno,
sentiti il Ministro delle politiche agricole e
forestali e il Ministro della salute, adottato
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite le
modalita' di coordinamento dell'attivita' della
Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del
Corpo della guardia di finanza, del Corpo
forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia
municipale e provinciale..
2. La vigilanza sul rispetto
della presente legge e delle altre norme
relative alla protezione degli animali e'
affidata anche, con riguardo agli animali di
affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai
rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai
sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di
procedura penale, alle guardie particolari
giurate delle associazioni protezionistiche e
zoofile riconosciute.
3. Dall'attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per lo Stato e gli enti locali.
Art. 7. (Diritti e facolta'
degli enti e delle associazioni)
1. Ai sensi dell'articolo 91
del codice di procedura penale, le associazioni
e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle
disposizioni di coordinamento e transitorie del
codice penale perseguono finalita' di tutela
degli interessi lesi dai reati previsti dalla
presente legge.
Art. 8. (Destinazione delle
sanzioni pecuniarie)
1. Le entrate derivanti
dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie
previste dalla presente legge affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate allo stato di previsione del
Ministero della salute e sono destinate alle
associazioni o agli enti di cui all'articolo
19-quater delle disposizioni di coordinamento e
transitorie del codice penale.
2. Con il decreto di cui
all'articolo 19-quater delle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale,
sono determinati i criteri di ripartizione delle
entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni
caso del numero di animali affidati ad ogni ente
o associazione.
3. Entro il 25 novembre di ogni
anno il Ministro della salute definisce il
programma degli interventi per l'attuazione
della presente legge e per la ripartizione delle
somme di cui al comma 1.
Art. 9. (Entrata in vigore) 1.
La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 luglio
2004 CIAMPI - Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministrio - Visto, il
Guardasigilli
Castelli |